1 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira incumbensar in u plirs experts da far in’expertisa. L’emprim taidla ella las partidas dal process.
2 Per ils experts valan ils medems motivs da recusaziun sco per las persunas giudizialas.
3 La dretgira sto infurmar las partidas dal process davart sia atgna savida spezialisada, per che quellas possian prender posiziun en chaussa.
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.
2 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.
3 Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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