272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 183 Princips

1 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira incumbensar in u plirs experts da far in’expertisa. L’emprim taidla ella las partidas dal process.

2 Per ils experts valan ils medems motivs da recusaziun sco per las persunas giudizialas.

3 La dretgira sto infurmar las partidas dal process davart sia atgna savida spezialisada, per che quellas possian prender posiziun en chaussa.

Art. 183 Principi

1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

2 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria.

3 Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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