1 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira far ina inspecziun per constatar directamain ils fatgs u per survegnir ina meglra survista da la chaussa.
2 La dretgira po envidar perditgas ed experts a l’inspecziun.
3 L’object da l’inspecziun sto vegnir purtà davant dretgira, sche quai è pussaivel senza dischavantatgs.
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.
2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.
3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.