272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 181 Realisaziun

1 Sin dumonda d’ina partida u d’uffizi po la dretgira far ina inspecziun per constatar directamain ils fatgs u per survegnir ina meglra survista da la chaussa.

2 La dretgira po envidar perditgas ed experts a l’inspecziun.

3 L’object da l’inspecziun sto vegnir purtà davant dretgira, sche quai è pussaivel senza dischavantatgs.

Art. 181 Modo di procedere

1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.

2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione.

3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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