1 Il document po vegnir inoltrà sco copia. La dretgira u ina partida po pretender ch’i vegnia inoltrà l’original u ina copia legalisada uffizialmain, sch’igl existan dubis motivads davart l’autenticitad.
2 En cas da documents voluminus sto vegnir inditgada la part relevanta per la registraziun da las cumprovas.
1 Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia certificata autentica.
2 In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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