1 Sche la terza persuna refusescha nungiustifitgadamain la cooperaziun, po la dretgira:
2 La negligientscha da la terza persuna ha las medemas consequenzas sco sch’ella refusass nungiustifitgadamain la cooperaziun.
3 Cunter l’ordinaziun giudiziala po la terza persuna far recurs.
1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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