272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 126 Sistida da la procedura

1 La dretgira po sistir la procedura, sche l’opportunitad pretenda quai. La procedura po vegnir sistida en spezial, sche la decisiun dependa dal resultat d’ina autra procedura.

2 Cunter la sistida pon ins far recurs.

Art. 126 Sospensione del procedimento

1 Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento.

2 La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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