272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 125 Simplificaziun dal process
Per simplifitgar il process po la dretgira en spezial:
- a.
- restrenscher la procedura a singulas dumondas u pretensiuns giuridicas;
- b.
- separar plants ch’èn vegnids inoltrads cuminaivlamain;
- c.
- unir plants ch’èn vegnids inoltrads independentamain;
- d.
- separar in cuntraplant da la procedura principala.
Art. 125 Semplificazione del processo
Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:
- a.
- limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
- b.
- ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
- c.
- ordinare la congiunzione di più cause;
- d.
- rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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