1 Ils custs da dretgira vegnan fixads e repartids d’uffizi.
2 L’indemnisaziun da la partida vegn concedida da la dretgira tenor las tariffas (art. 96). Las partidas pon inoltrar ina nota dals custs.
1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
2 Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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