1 Davart ils custs da process decida la dretgira per regla en la decisiun finala.
2 En cas d’ina decisiun intermediara (art. 237) pon vegnir repartids ils custs da process ch’èn resultads fin a quest mument.
3 Davart ils custs da process da mesiras preventivas po vegnir decidì ensemen cun la chaussa principala.
4 En ina decisiun da refusaziun po l’instanza superiura surlaschar a l’instanza precedenta da reparter ils custs da process da la procedura da meds legals.
1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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