272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 104 Decisiun davart ils custs da process

1 Davart ils custs da process decida la dretgira per regla en la decisiun finala.

2 En cas d’ina decisiun intermediara (art. 237) pon vegnir repartids ils custs da process ch’èn resultads fin a quest mument.

3 Davart ils custs da process da mesiras preventivas po vegnir decidì ensemen cun la chaussa principala.

4 En ina decisiun da refusaziun po l’instanza superiura surlaschar a l’instanza precedenta da reparter ils custs da process da la procedura da meds legals.

Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie

1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.

2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.

3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.

4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.