1 Recurs concernent il dretg da votar dals burgais sco er concernent elecziuns e votaziuns dal pievel èn admissibels:
2 Ils chantuns prevesan in med legal cunter acts da las autoritads che pon violar ils dretgs politics dals votants en chaussas chantunalas. Questa obligaziun na s’extenda betg sin ils acts dal parlament e da la regenza.
1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
2 I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest’obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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