1 En chaussas civilas e penalas pon partidas vegnir represchentadas mo d’advocats che han il dretg da represchentar partidas davant autoritads giudizialas svizras tenor la Lescha dals 23 da zercladur 200014 davart las advocatas ed ils advocats u tenor in contract internaziunal.
2 Ils represchentants da las partidas ston sa legitimar tras in plainpudair.
1 Nelle cause civili e penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 200013 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera.
2 I patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.