1 Las partidas ston annunziar al Tribunal federal lur domicil u lur sedia.
2 Ultra da quai pon ellas inditgar in’adressa da consegna electronica ed acceptar che las communicaziuns las vegnian tramessas sin via electronica.13
3 Partidas che abitan a l’exteriur, ston designar in domicil da consegna en Svizra. Sch’ellas n’observan betg questa cundiziun, pon las communicaziuns vegnir tralaschadas u publitgadas en in fegl uffizial.
13 Versiun tenor la cifra II 2 da l’agiunta da la LF dals 18 da mars 2016 davart la signatura electronica, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede.
2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12
3 Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.
12 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.