1 Sch’ina partida vul pretender ch’ina persuna giudiziala prendia recusaziun, sto ella inoltrar al Tribunal ina dumonda en scrit uschespert ch’ella ha survegnì enconuschientscha dal motiv da recusaziun. Ils fatgs che motiveschan la recusaziun ston vegnir fatgs valair vardaivlamain.
2 La persuna giudiziala pertutgada sto s’exprimer davart ils motivs da recusaziun formulads.
1 La parte che intende chiedere la ricusazione di un giudice o cancelliere deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il giudice o cancelliere interessato si esprime sul motivo di ricusazione invocato dalla parte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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