Sch’igl è avant maun in motiv da recusaziun tar ina persuna giudiziala, sto ella communitgar quai ad ura al president da la partiziun.
Il giudice o cancelliere che si trovi in un caso di ricusazione deve comunicarlo tempestivamente al presidente della corte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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