173.110 Lescha federala dals 17 da zercladur 2005 davart il Tribunal federal (Lescha davart il tribunal federal, LTF)

173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

Art. 35 Obligaziun d’annunzia

Sch’igl è avant maun in motiv da recusaziun tar ina persuna giudiziala, sto ella communitgar quai ad ura al president da la partiziun.

Art. 35 Obbligo di comunicare

Il giudice o cancelliere che si trovi in un caso di ricusazione deve comunicarlo tempestivamente al presidente della corte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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