1 Sch’il Tribunal federal na sa resguarda betg sco cumpetent en chaussa, n’entra el betg en la fatschenta.
2 Sch’il resultat dal barat d’opiniuns è quel ch’ina autra autoritad è cumpetenta u sche la cumpetenza d’ina autra autoritad federala para dad esser pli probabla, surdat il Tribunal federal la chaussa a l’autoritad correspundenta.
1 Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.
2 Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un’altra autorità o se la competenza di un’altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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