1 Il Tribunal federal examinescha d’uffizi sia cumpetenza.
2 Sch’i existan dubis, sch’il Tribunal federal u in’autra autoritad è cumpetenta, fa il Tribunal federal in barat d’opiniuns cun questa autoritad.
1 Il Tribunale federale esamina d’ufficio la sua competenza.
2 In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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