1 Il Tribunal federal infurmescha la publicitad davart sia giurisdicziun.
2 Las decisiuns ston da princip vegnir publitgadas en ina furma anonimisada.
3 Il Tribunal federal regla ils princips da l’infurmaziun en in reglament.
4 Per ils rapportaders da dretgira po il Tribunal federal prevair in’accreditaziun.
1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.
2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.
3 Il Tribunale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione.
4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere un accreditamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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