1 Il secretari general dirigia l’administraziun dal Tribuna inclusiv ils servetschs scientifics. El maina il secretariat da la Dretgira collectiva, da la Conferenza dals presidents e da la Cumissiun administrativa.
2 El e ses substitut vegnan elegids per ina perioda d’uffizi. La perioda d’uffizi correspunda a quella dals derschaders.11
11 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 14 da dec. 2012, en vigur dapi il 1. da fan. 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703).
1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
2 Il segretario generale e il suo sostituto sono nominati per la durata della carica. La durata della carica corrisponde a quella dei giudici.10
10 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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