1 Ils presidents da las partiziuns vegnan mintgamai elegids per 2 onns.
2 Sch’els èn impedids, vegnan els remplazzads tras il derschader cun ils pli blers onns da servetsch; sche dus derschaders han il medem dumber d’onns da servetsch, decida la vegliadetgna.
3 Il presidi da la partiziun na dastga betg vegnir exequì dapli che 6 onns.
1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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