1 Las partiziuns vegnan mintgamai constituidas per 2 onns. Lur cumposiziun vegn publitgada.
2 Tar la nominaziun ston vegnir resguardadas adequatamain las enconuschientschas spezialas dals derschaders sco er las linguas uffizialas.
3 Ils derschaders èn obligads da far substituziuns en autras partiziuns.
1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica.
2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.
3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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