1 L’Assamblea federala elegia or dal ravugl dals derschaders ordinaris:
2 Els vegnan elegids per 2 onns e pon vegnir reelegids, però mo ina giada.
3 Il president presidiescha la Dretgira collectiva e la Cumissiun administrativa (art. 17). El represchenta il Tribunal federal vers anor.
4 El vegn remplazzà tras il vicepresident u, sche quel è impedì, tras il derschader cun ils pli blers onns da servetsch; sche dus derschaders han il medem dumber d’onns da servetsch, decida la vegliadetgna.
1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno.
4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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