Sch’il Tribunal federal n’è betg da l’avis che la dumonda da revisiun saja inadmissibla u nunmotivada, consegna el questa dumonda a l’instanza precedenta ed ad eventualas autras partidas e parts participadas u autoritads legitimadas da far recurs; a medem temp fixescha el in termin per inoltrar ina posiziun.
Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica all’autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere; nel contempo impartisce loro un termine per esprimersi in merito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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