Suenter l’entrada da la dumonda da revisiun po il derschader d’instrucziun – d’uffizi u sin dumonda d’ina partida – suspender l’execuziun da la decisiun contestada u prender autras mesiras preventivas.
Dopo la ricezione della domanda di revisione, il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata o ordinare altre misure cautelari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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