Sche la dimensiun extraordinaria u la difficultad speziala d’ina chaussa da recurs pretenda quai, permetta l’instanza da recurs al recurrent che dumonda quai en ses recurs, ch’el ha uschiglio inoltrà tenor l’urden, da cumplettar la motivaziun da la chaussa da recurs en dumonda entaifer in termin ch’è vegnì prolungà adequatamain; en quest cas na vegn betg applitgà l’artitgel 32 alinea 2.
Se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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