1 Il Cussegl federal po delegar als departaments la cumpetenza da decretar normas da dretg. El resguarda la relevanza da las normas da dretg.
2 Ina delegaziun da la legislaziun a gruppas ed ad uffizis è mo admissibla, sch’ina lescha federala u in conclus federal impegnativ permetta quai.
1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
2 Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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