172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 48 Legislaziun

1 Il Cussegl federal po delegar als departaments la cumpetenza da decretar normas da dretg. El resguarda la relevanza da las normas da dretg.

2 Ina delegaziun da la legislaziun a gruppas ed ad uffizis è mo admissibla, sch’ina lescha federala u in conclus federal impegnativ permetta quai.

Art. 48 Attività normativa

1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

2 Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.