1 Il chancelier federal maina la Chanzlia federala ed ha envers quella la medema posiziun sco il schef d’in departament.
2 Ils vicechanceliers represchentan il chancelier federal.
3 Cun resalva d’ordinaziuns spezialas dal Cussegl federal sa drizzan l’organisaziun e la direcziun da la Chanzlia federala tenor las disposiziuns che valan per l’entira administraziun federala, cun excepziun da la part davart ils secretariats generals.
1 Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.
2 I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.
3 L’organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all’insieme dell’Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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