1 Il Cussegl federal e l’administraziun federala ageschan sin basa da la Constituziun e da la lescha.
2 Els s’engaschan per il bainstar general, defendan ils dretgs dals burgais sco er las cumpetenzas dals chantuns e promovan la collavuraziun tranter la Confederaziun ed ils chantuns.
3 Els ageschan tenor ils princips da l’opportunitad e da la rentabilitad.
1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.
2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
3 Operano secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.