1 L’administraziun federala è suttamessa al Cussegl federal. Ella cumpiglia ils departaments e la Chanzlia federala.
2 Ils singuls departaments èn organisads en uffizis che pon vegnir unids a gruppas. Quellas han mintgamai in secretariat general.
3 Tar l’administraziun federala tutgan plinavant unitads administrativas decentralisadas a norma da lur decrets d’organisaziun.
4 La legislaziun federala po surdar incumbensas administrativas ad organisaziuns ed a persunas dal dretg public u privat che n’appartegnan betg a l’administraziun federala.
1 L’Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
2 I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.
3 Dell’Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.
4 La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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