1 Sch’il president da la Confederaziun è impedì d’exequir sias funcziuns, surpiglia il vicepresident sia substituziun e liquidescha tut las incumbensas presidialas.
2 Il Cussegl federal po delegar al vicepresident tschertas cumpetenzas presidialas.
1 Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.
2 Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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