172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 27 Substituziun

1 Sch’il president da la Confederaziun è impedì d’exequir sias funcziuns, surpiglia il vicepresident sia substituziun e liquidescha tut las incumbensas presidialas.

2 Il Cussegl federal po delegar al vicepresident tschertas cumpetenzas presidialas.

Art. 27 Supplenza

1 Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

2 Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.