1 En cas urgents ordinescha il president da la Confederaziun mesiras preventivas.
2 Sch’i n’è betg pussaivel da far ina tractativa ordinaria u extraordinaria, decida il president da la Confederaziun empè dal Cussegl federal.
3 Questas decisiuns ston vegnir suttamessas posteriuramain a l’approvaziun dal Cussegl federal.
4 Il Cussegl federal po plinavant autorisar il president da la Confederaziun da decider sez davart affars da natira per gronda part formala.
1 In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.
2 Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
3 Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all’approvazione del Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.