1 Ils commembers dal Cussegl federal e las persunas numnadas en l’artitgel 18 prendan recusaziun, sch’els han in interess persunal direct vi d’in affar.
2 Per prender disposiziuns u per decider davart recurs valan las disposiziuns da recusaziun da la Lescha federala dals 20 da december 196827 davart la procedura administrativa.
1 I membri del Consiglio federale e le persone citate nell’articolo 18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.
2 Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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