1 Las tractativas dal Cussegl federal èn valaivlas, sche almain quatter commembers dal Cussegl federal èn preschents.
2 El decida cun la maioritad da las vuschs. L’abstenziun da la vusch è admissibla; in conclus è valaivel, sch’el survegn almain las vuschs da trais commembers.
3 Er il president votescha. En cas da paritad da las vuschs quinta sia vusch duas giadas, nun ch’i sa tractia d’elecziuns.
1 Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l’astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.
3 Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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