172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 16 Convocaziun

1 Il Cussegl federal sa raduna uschè savens sco quai ch’ils affars pretendan.

2 Il Cussegl federal vegn convocà tras il chancelier federal per incumbensa dal president da la Confederaziun.

3 Mintga commember dal Cussegl federal po pretender da tut temp da far ina tractativa.

4 En cas urgents po il president da la Confederaziun divergiar da la procedura ordinaria da convocaziun e da tractativa.

Art. 16 Convocazione delle sedute

1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.