1 Il Cussegl federal sa raduna uschè savens sco quai ch’ils affars pretendan.
2 Il Cussegl federal vegn convocà tras il chancelier federal per incumbensa dal president da la Confederaziun.
3 Mintga commember dal Cussegl federal po pretender da tut temp da far ina tractativa.
4 En cas urgents po il president da la Confederaziun divergiar da la procedura ordinaria da convocaziun e da tractativa.
1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.
3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.