1 Ils affars, davart ils quals il Cussegl federal ha da decider, vegnan suttamess als commembers dal Cussegl federal per il cunrapport.
2 La procedura da cunrapport vegn reglada da la Chanzlia federala.
1 Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.
2 La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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