1 Las partidas politicas ch’èn represchentadas en l’Assamblea federala ston declerar lur finanziaziun.
2 Ellas adempleschan questa obligaziun, sch’ellas communitgeschan al post cumpetent il suandant:
3 Commembers da l’Assamblea federala che n’appartegnan betg ad ina partida, ston declerar las donaziuns monetaras e betg monetaras tenor l’alinea 2 litera b.
1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.
2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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