1 Ina partida politica po sa laschar registrar uffizialmain tar la Chanzlia federala, sch’ella:
2 Per sa laschar registrar en il register da las partidas inoltrescha l’uniun a la Chanzlia federala ils suandants documents e las suandantas indicaziuns:
3 La Chanzlia federala maina in register cun las indicaziuns da las partidas. Quest register è public. Ils detagls regla l’Assamblea federala en in’ordinaziun.
1 Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:
2 L’associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:
3 La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornitele dai partiti. Il registro è pubblico. L’Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.