Ils decrets che suttastattan al referendum obligatoric vegnan publitgads tras l’Assamblea federala suenter lur approvaziun. Il Cussegl federal ordinescha la votaziun.
Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.