161.1 Lescha federala dals 17 da december 1976 davart ils dretgs politics

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 58 Publicaziun

Ils decrets che suttastattan al referendum obligatoric vegnan publitgads tras l’Assamblea federala suenter lur approvaziun. Il Cussegl federal ordinescha la votaziun.

Art. 58 Pubblicazione

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.