La perioda d’uffizi dal Cussegl naziunal va a fin cun la constituziun dal cussegl nov elegì.
101 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 1994, en vigur dapi ils 15 da nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.
103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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