161.1 Lescha federala dals 17 da december 1976 davart ils dretgs politics

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 57 Fin da la perioda d’uffizi

La perioda d’uffizi dal Cussegl naziunal va a fin cun la constituziun dal cussegl nov elegì.

101 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 1994, en vigur dapi ils 15 da nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).

Art. 57 Fine del periodo di nomina

Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.