1 Las persunas cun dretg da votar ston vegnir inscrittas en il register electoral da lur domicil politic. Inscripziuns e stritgadas ston vegnir fatgas d’uffizi.
2 Avant in’elecziun u avant ina votaziun ston inscripziuns vegnir fatgas fin il 5avel di avant il di da l’elecziun u da la votaziun, sch’igl è segir, che las premissas per la participaziun a la votaziun èn ademplidas.
3 Las persunas cun dretg da votar han il dretg da prender invista dal register electoral.
1 Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d’ufficio.
2 Innanzi un’elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell’elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.
3 Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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