161.1 Lescha federala dals 17 da december 1976 davart ils dretgs politics

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 36 Vuschs per defunctas e defuncts

Vuschs per candidatas e per candidats ch’èn morts dapi la rectificaziun da las propostas electoralas (art. 29 al. 4) valan sco vuschs da candidat.

65 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014 (elecziuns dal Cussegl naziunal), en vigur dapi il 1. da nov. 2015 (AS 2015 543; BBl 2013 9217).

Art. 36 Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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