1 Il dretg chantunal fixescha in glindesdi da l’avust da l’onn electoral sco termin final per inoltrar las glistas da candidatas e da candidats sco er l’autoritad, a la quala ston vegnir inoltradas las propostas electoralas.45
2 Las propostas electoralas ston arrivar tar l’autoritad chantunala il pli tard il di dal termin final per inoltrar las glistas da candidatas e da candidats.
3 Ils chantuns annunzian immediatamain mintga proposta electorala a la Chanzlia federala.
44 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 1994, en vigur dapi ils 15 da nov. 1994 (AS 1994 2414; BBl 1993 III 445).
45 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014 (elecziuns dal Cussegl naziunal), en vigur dapi il 1. da nov. 2015 (AS 2015 543; BBl 2013 9217).
1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell’anno delle elezioni e designa l’autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2 Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3 I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.