Exclusas dal dretg da votar èn persunas sut curatella en il senn da l’alinea 1 da l’artitgel 136 da la Constituziun federala che stattan sut curatella cumplessiva u che vegnan represchentadas tras ina persuna incumbensada cun la curatella pervi d’ina inabilitad da giuditgar permanenta.
6 Versiun tenor la cifra 3 da l’agiunta da la LF dals 19 da dec. 2008 (protecziun da creschids, dretg da persunas e d’uffants), en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s’intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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