(art. 10 LTrans)
1 La dumonda d’access als documents uffizials n’è betg suttamessa a pretensiuns formalas e na sto betg vegnir motivada.
2 La dumonda sto cuntegnair indicaziuns suffizientas che permettan a l’autoritad d’identifitgar il document uffizial pretendì. Sch’i po vegnir pretendì, sto il petent inditgar particularmain:
3 L’autoritad po envidar il petent da precisar sia dumonda.
4 Sch’il petent na fa betg entaifer 10 dis las indicaziuns ch’èn necessarias per identifitgar il document, vegn sia dumonda considerada sco retratga. L’autoritad renviescha il petent a quest fatg.
(art. 10 LTras)
1 La domanda di accesso non sottostà a esigenze formali e non deve essere motivata.
2 La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il documento richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare in particolare:
3 L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.
4 Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è considerata ritirata. L’autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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