(art. 15 e 16 LTrans)
Las unitads administrativas da l’Administraziun federala centrala transmettan a l’incumbensà ina copia da lur disposiziun ed eventualas decisiuns da las instanzas da recurs.
8 Integrà tras la cifra I da l’O dals 20 d’avr. 2011, en vigur dapi il 1. da fan. 2011 (AS 2011 1741).
(art. 15 e 16 LTras)
Le unità amministrative dellʼAmministrazione federale centrale trasmettono inoltre allʼIncaricato una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 1741).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.