1 La procedura da recurs sa drizza tenor las disposiziuns generalas davart l’organisaziun giudiziala.
2 Las autoritads da recurs han er access als documents uffizials ch’èn suttamess a l’obligaziun da tegnair secret.
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio.
8 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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