1 Il petent u la persuna consultada po pretender, entaifer 10 dis suenter avair retschavì la recumandaziun, ch’i vegnia relaschada ina disposiziun tenor l’artitgel 5 da la Lescha federala dals 20 da december 19687 davart la procedura administrativa.
2 Dal rest relascha l’autoritad ina disposiziun, sch’ella – divergentamain da la recumandaziun:
3 La disposiziun sto vegnir relaschada entaifer 20 dis suenter avair retschavì la recumandaziun u la dumonda da decisiun tenor l’alinea 1.
1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.
2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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