1 En il rom da lur cumpetenzas per finanziar il traffic public pajan la Confederaziun ed ils chantuns agids finanzials per las mesiras tenor l’artitgel 22.
2 La Confederaziun fixescha ina limita d’expensas per ina perioda da 20 onns.
3 Il Cussegl federal fixescha en spezial las prioritads, las cundiziuns e las tariffas applitgablas per ils agids finanzials.
1 Nell’ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l’articolo 22.
2 La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni.
3 Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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