1 Sco patruna fa la Confederaziun tut il pussaivel per porscher a las persunas cun impediments las medemas schanzas sco a quellas senza impediments. En tut las relaziuns da lavur e sin tut ils plauns, dentant en spezial per occupar plazzas, prenda la Confederaziun las mesiras ch’èn necessarias per exequir la lescha.
2 L’alinea 1 vala per patruns tenor l’artitgel 3 da la Lescha dals 24 da mars 200033 davart il persunal da la Confederaziun.
1 In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all’attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell’assunzione di personale.
2 Il capoverso 1 si applica ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 3 della legge del 24 marzo 200037 sul personale federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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