1 La dretgira u l’autoritad administrativa n’ordinescha betg l’eliminaziun dal dischavantatg, sch’il niz spetgà per la persuna cun impediments stat en ina disproporziun, en spezial:
2 Per fixar l’indemnisaziun tenor l’artitgel 8 alinea 3 tegna la dretgira quint da las circumstanzas, da la grevezza da la discriminaziun e da la valur dal servetsch. L’indemnisaziun importa maximalmain 5000 francs.
1 Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
2 Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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