1 Il Cussegl federal fixescha, fin cura ch’ils patruns tenor l’artitgel 13a ston avair fatg l’emprima analisa da l’egualitad da las pajas.
2 El po fixar differents termins tut tenor la grondezza da las interpresas.
20 Integrà tras la cifra I da la LF dals 14 da dec. 2018, en vigur dal 1. da fan. 2020 fin ils 30 da zer. 2032 (AS 2019 2815; BBl 2017 5507).
1 Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro di cui all’articolo 13a devono aver eseguito la prima analisi della parità salariale.
2 Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni delle aziende.
26 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2020 al 30 giu. 2032 (RU 2019 2815; FF 2017 4745).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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