151.1 Lescha federala dals 24 da mars 1995 davart l'egualitad da dunna ed um (Lescha d'egualitad, LEg)

151.1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 17 Disposiziun transitorica

Pretensiuns tenor l’artitgel 5 alinea 1 litera d vegnan giuditgadas tenor il dretg nov, sch’il plant da dretg civil è vegnì purtà suenter l’entrada en vigur da la lescha u sche l’autoritad ch’è cumpetenta en emprima instanza n’ha anc betg prendì ina disposiziun fin a quest termin.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Le pretese giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera d sono giudicate secondo il nuovo diritto, se l’azione civile è stata intentata dopo l’entrata in vigore della presente legge oppure se al momento dell’entrata in vigore l’autorità competente di prima istanza non aveva ancora preso una decisione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.